Ambiente, “RAEE, ecco le modalità semplificate di gestione”

Ambiente, “RAEE, ecco le modalità semplificate di gestione”

Ambiente, “RAEE, ecco le modalità semplificate di gestione”

14/07/2022

A fronte degli oltre 50 milioni di tonnellate di Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) prodotte ogni anno dall’Italia (con un tasso di riciclo del 39,4% quando la direttiva europea ne richiede il 65%), il Ministero ha pensato di favorire il recupero di questi rifiuti molto impattanti adottando alcune modalità semplificate di gestione dello stesso rifiuto. Le modalità sono regolate da un decreto (n. 65 dell’8 marzo del 2010) e da un Decreto legge (49/2014) che chiamano in causa, oltre al produttore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche i distributori, gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica. Questi professionisti sono soggetti a diversi obblighi, primo fra tutti quello di essere iscritti al Registro AAE. I produttori sono tenuti ad iscriversi al Registro nazionale, per via telematica, prima che inizino ad operare nel territorio italiano e a presentare una comunicazione annuale sulle quantità di AEE immesse sul mercato. Mentre a iscriversi nella Categoria 3/bis dell’Albo Gestori Ambientali sono i distributori di AEE, i trasportatori, gli installatori e i gestori dei centri di assistenza. Inoltre è obbligatorio il “ritiro uno contro uno” dei RAEE provenienti dai nuclei domestici (ovvero non derivanti da un uso professionale) da parte dei distributori-rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Mentre i distributori di AEE con superficie di vendita superiore ai 400 metri quadrati (i grandi negozi che vendono tecnologia e elettrodomestici) hanno l’obbligo del “ritiro uno contro zero” gratuita per i piccoli RAEE conferiti dagli utilizzatori, senza l’obbligo di acquistarne uno nuovo. Per chi trasporta i RAEE (iscritto alla categoria 3 bis), inoltre è sufficiente un documento semplificato per il trasporto ed è esonerato dalla comunicazione Mud. In più non è più necessario che tenga il Registro di Carico e Scarico ma ha solo l’obbligo di conservare lo schedario numerato progressivamente, integrato con i documenti di trasporto che sostituiscono i formulari di identificazione dei rifiuti, per tre anni dall’ultima registrazione. Per informazioni contattaci allo 0547 75621 e-mail: info@innovagruppo.it