Fotovoltaico in azienda: la dichiarazione alle Dogane raddoppia

Fotovoltaico in azienda: la dichiarazione alle Dogane raddoppia

10/07/2026

Dal 2026 la dichiarazione annuale di consumo per gli impianti fotovoltaici diventa semestrale: due scadenze, dati mensili più dettagliati e un nuovo focus sulle colonnine di ricarica aziendali. 

Chi ha un impianto fotovoltaico aziendale e ogni marzo ha inviato la consueta dichiarazione dei consumi alle Dogane, quest’estate trova una procedura diversa.
Il D.Lgs. 43/2025 ha riformato la gestione fiscale dell’energia elettrica autoprodotta e, dal 1° gennaio 2026, la dichiarazione annuale lascia spazio a due appuntamenti semestrali, con un nuovo livello di dettaglio. Una novità che riguarda in particolare le imprese che gestiscono impianti fotovoltaici in autoconsumo, abituate da anni a un solo adempimento l’anno, e che ora devono organizzare la raccolta dei dati con una cadenza più ravvicinata.

Due scadenze al posto di una 

Periodo di riferimento Scadenza di trasmissione
Gennaio – Giugno 30 settembre 2026
Luglio – Dicembre 31 marzo 2027

È l’articolo 55 del Testo Unico Accise, riscritto dalla riforma, a introdurre questo doppio appuntamento, con le istruzioni operative arrivate tramite la Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9/2026, che ha reso disponibili i nuovi modelli dichiarativi e i relativi allegati. L’obiettivo dichiarato da ADM è avvicinare il controllo fiscale a una logica di monitoraggio più continuo, con dati più freschi e riconciliazioni più frequenti tra imposta dovuta e imposta versata.

Chi dimostra un’affidabilità fiscale elevata può alleggerire questo carico: lo status di Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), rilasciato da ADM, apre l’accesso a percorsi amministrativi semplificati per gli operatori più solidi e strutturati. Per il comparto elettrico e del gas naturale esiste una declinazione dedicata, il SOAC-GE, riservata a chi opera da almeno cinque anni nel settore, dimostra una solida organizzazione e supera una valutazione di affidabilità dell’Agenzia, con un punteggio minimo di 60 su 100 e un accreditamento valido quattro anni. Un percorso pensato per le realtà più strutturate del settore energetico.

Un dettaglio mensile, non più annuale 

La riforma chiede molto più di un cambio di date. Il nuovo modello impone la ripartizione mensile dei dati, sia per l’energia autoconsumata sia per quella ceduta in rete: numeri che finora venivano riepilogati una volta l’anno oggi vanno ricostruiti mese per mese, incrociando le letture dei contatori con le fatture emesse e i dati trasmessi al GSE.
La stessa logica di maggiore frequenza riguarda anche i versamenti: il Decreto Ministeriale del 10 marzo 2026, attuativo della riforma, introduce la liquidazione e il versamento mensile dell’accisa, da effettuare entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, al posto del vecchio criterio annuale basato sui consumi dell’anno prima. Lo stesso decreto fissa anche la cauzione dovuta dalle officine elettriche al 15% dell’accisa annua stimata, con adeguamento trimestrale.
Tenere sotto controllo i dati energetici mese per mese diventa quindi una buona abitudine operativa, prima ancora che un obbligo fiscale, e aiuta ad arrivare alle due scadenze semestrali senza ricostruzioni dell’ultimo minuto.

Colonnine di ricarica e situazioni particolari 

Tra le novità della dichiarazione compare l’Allegato 3, dedicato alle colonnine di ricarica per veicoli elettrici installate all’interno dell’azienda. Va dichiarata la presenza di punti di ricarica aperti al pubblico e di quelli riservati ai mezzi aziendali. Quando mancano contatori fiscali dedicati, la Circolare ADM n. 9/2026 conferma che i consumi possono essere stimati con la strumentazione disponibile oppure calcolati per differenza tra energia prodotta ed energia immessa in rete, lo stesso criterio già in uso per l’autoconsumo fotovoltaico.
Due situazioni meritano una menzione a parte:

  1. Gli impianti fino a 20 kW destinati all’autoconsumo restano fuori da qualsiasi obbligo dichiarativo: la soglia definisce ancora oggi il confine tra chi deve aprire un’officina elettrica, cioè registrarsi presso le Dogane come soggetto che produce e consuma energia ai fini fiscali, e chi invece resta completamente escluso da questi adempimenti.
  2. Chi cede tutta l’energia prodotta alla rete, senza alcun autoconsumo, resta fuori dalla dichiarazione semestrale e mantiene un adempimento annuale, da presentare entro marzo, con i quantitativi prodotti e ceduti nell’anno precedente: una comunicazione più snella, riservata a un profilo di impianto diverso da quello della maggior parte delle aziende con fotovoltaico in autoconsumo.

Capire in quale casistica rientra il proprio impianto è il primo passo per arrivare preparati alla scadenza di settembre, soprattutto ora che ADM stessa definisce le sue istruzioni come prime indicazioni operative, destinate a ulteriori chiarimenti nei prossimi mesi.

Il team di Innova Gruppo segue da vicino l’evoluzione della riforma e resta a disposizione per chi vuole fare chiarezza sulla propria situazione.