Ambiente: “Ecco VI.VI FIR, la nuova vidimazione dei formulari”

Ambiente: “Ecco VI.VI FIR, la nuova vidimazione dei formulari”

Ambiente: “Ecco VI.VI FIR, la nuova vidimazione dei formulari”

20/04/2021

Dallo scorso 8 marzo, come previsto dal c. 5 dell’art. 193 del TUA, per il trasporto di rifiuti, è possibile utilizzare il nuovo sistema di vidimazione digitale dei formulari di identificazione dei rifiuti, pensato per semplificare la procedura. Va detto subito che la nuova modalità non esclude quella tradizionale utilizzata da 23 anni dalle imprese e che consiste nel compilare il formulario in quattro copie a ricalco. Il nuovo documento è un format esemplare da compilarsi in duplice copia, vidimato virtualmente o direttamente dal sito o mediante applicazioni terze. Il format esemplare di cui parla di Decreto è un documento riportante le medesime informazioni previste dal formulario classico e indicate nel DM 1° aprile 1998, n.145, ma che viene stampato dalla scrivania telematica accessibile dall’apposito portale. La vidimazione avverrà tramite il collegamento ad un apposito applicativo predisposto dal sistema informatico delle camere di commercio dal nome VI.VI.FIR. (Vidimazione Virtuale Formulario Identificazione Rifiuti). In questo modo non sarà più necessario recarsi agli sportelli della Camera di Commercio o dell’Agenzia delle entrate per la bollatura dei formulari cartacei: basterà apporre sui formulari l’identificativo univoco e il QR-code generati dall’applicazione. Il servizio di vidimazione digitale è gratuito.

Ma come funzionerà? L’utente, dopo essersi collegato all’applicativo delle Camere di Commercio per mezzo di identità digitale (CNS, SPID, CIE), si farà riconoscere dal sistema come soggetto legittimato ad accedervi e potrà “chiedere” il numero del formulario che verrà applicato sul documento da stampare in duplice copia. Il sistema restituirà un formulario in bianco, in formato conforme al D.M. 1° aprile 1998, n. 145,  che dovrà essere compilato con tutte le informazioni richieste e che consentiranno la tracciabilità del rifiuto durante la fase del trasporto. Una copia rimane al produttore/detentore, l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione dove dev’essere completata dal destinatario nelle parti mancanti. Il trasportatore, invece, riceve dal destinatario una fotocopia del documento completamente compilato, dopodiché provvede all’invio di copia del formulario così completata al produttore/detentore anche attraverso PEC. Anche i formulari vidimati elettronicamente devono essere conservati per 3 anni da produttore/detentore, trasportatore e destinatario come previsto dal Dlgs n. 116/2020 che modifica il Dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

Per approfondire l’argomento  e avere informazioni in merito si può contattare Innova S.c.r.l. Servizi Avanzati per la Qualità, l’Ambiente e l’Energia tel. 0547 75621 Fax 0547 700034 www.innovagruppo.it e-mail info@innovagruppo.it