Ambiente, “Trasporti pericolosi, quando non serve nominare il consulente della sicurezza”

Ambiente, “Trasporti pericolosi, quando non serve nominare il consulente della sicurezza”

Ambiente, “Trasporti pericolosi, quando non serve nominare il consulente della sicurezza”

04/10/2023

Non tutte le imprese che svolgono attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico o scarico di merci pericolose hanno l’obbligo di nominare un consulente della sicurezza ADR, ovvero “Accord Dangereuses Route”, cioè, “Accordo europeo relativo ai trasporti di merci pericolose su strada”. A decretarne l’obbligo oppure no e a fissarne alcuni punti fermi è venuto in aiuto il Decreto n.220 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 settembre.  Come previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR l’esenzione è prevista per natura del trasporto, per limiti quantitativi o disposizioni speciali, per trasporto in colli, per spedizioni occasionali e per esclusione dal campo di applicazione.

Ma come fa un’impresa a capire se la sua azienda è esente oppure no? Per fare una valutazione corretta va compresa la norma rispetto alla propria attività specifica, ricordando che se si trasportano rifiuti pericolosi il consulente ADR è nominato quasi sicuramente.

In altri casi bisogna valutare con attenzione la quantità di materiale movimentato e il numero di spedizioni al mese e all’anno. Fondamentale, comunque, è dimostrare l’applicabilità dell’esenzione attraverso un registro cartaceo o digitale, e la formazione in materia, che deve essere documentata. Il registro e l’evidenza della formazione vanno conservati almeno cinque anni. Essere esentati dalla nomina del consulente non significa essere esentati dalle norme ADR che, invece, vanno osservate con cura e attenzione.

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