Ambiente, “Trasporti pericolosi, quando non serve nominare il consulente della sicurezza”
Non tutte le imprese che svolgono attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico o scarico di merci pericolose hanno l’obbligo di nominare un consulente della sicurezza ADR, ovvero “Accord Dangereuses Route”, cioè, “Accordo europeo relativo ai trasporti di merci pericolose su strada”. A decretarne l’obbligo oppure no e a fissarne alcuni punti fermi è venuto in aiuto il Decreto n.220 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 settembre. Come previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR l’esenzione è prevista per natura del trasporto, per limiti quantitativi o disposizioni speciali, per trasporto in colli, per spedizioni occasionali e per esclusione dal campo di applicazione.
Ma come fa un’impresa a capire se la sua azienda è esente oppure no? Per fare una valutazione corretta va compresa la norma rispetto alla propria attività specifica, ricordando che se si trasportano rifiuti pericolosi il consulente ADR è nominato quasi sicuramente.
In altri casi bisogna valutare con attenzione la quantità di materiale movimentato e il numero di spedizioni al mese e all’anno. Fondamentale, comunque, è dimostrare l’applicabilità dell’esenzione attraverso un registro cartaceo o digitale, e la formazione in materia, che deve essere documentata. Il registro e l’evidenza della formazione vanno conservati almeno cinque anni. Essere esentati dalla nomina del consulente non significa essere esentati dalle norme ADR che, invece, vanno osservate con cura e attenzione.
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