Ambiente, “Da fine settembre l’economia circolare diventa realtà”

Ambiente, “Da fine settembre l’economia circolare diventa realtà”

Ambiente, “Da fine settembre l’economia circolare diventa realtà”

25/09/2020

In questi giorni sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i quattro i decreti legislativi, facenti parte del “Pacchetto di direttive sull’economia circolare” adottato dall’Unione Europea nel 2018, in materia di rifiuti da veicoli fuori uso, pile e accumulatori, discariche e imballaggi.
L’obiettivo dei decreti, in vigore da sabato 26 e domenica 27 settembre, è quello di portare il riciclo dei rifiuti urbani ad almeno il 55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035. E con la diminuzione dell’uso delle discariche, che entro il 2035 dovrà essere inferiore al 10%. L’attenzione è rivolta soprattutto al decreto legislativo 116/2020 che rende concreta la svolta comunitaria dell’economia circolare interna riguardante i rifiuti e i relativi imballaggi. Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’11 settembre 2020, modifica la parte quarta del “Codice ambientale” (Dlgs 152/2006) e rappresenta una vera rivoluzione per il settore della gestione dei rifiuti. Non saranno più scarti da collocare nel posto giusto per essere smaltiti ma diventeranno una risorsa da valorizzare mediante il coinvolgimento della responsabilità finanziaria del produttore dello stesso bene. Ma cosa cambia in concreto? I rifiuti speciali assimilati agli urbani, quando sono “simili per natura e composizione ai rifiuti domestici” indicati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies, diventeranno urbani. Un’assimilazione frutto dell’incrocio tra 15 tipologie di rifiuti (dagli organici ad “altri rifiuti non biodegradabili”) con 29 categorie di attività (dai campeggi alle banche) che li producono e che sottrae ai Comuni la possibilità di assimilazione: una parità di trattamento sul territorio nazionale che però, ai fini del calcolo della tariffa per le imprese, va coordinata con la legge 68/2014 sulla individuazione da parte del Comune delle aree aziendali esenti. Il nuovo articolo 188-bis crea il sistema di tracciabilità dei rifiuti grazie al registro nazionale elettronico collocato al Ministero e gestito col supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali. Questi dati saranno condivisi con Ispra per inserirli nel catasto nazionale. Tra breve sarà emanato un decreto interministeriale per disciplinare modalità di funzionamento, iscrizione e tenuta del registro al fine di consentire la lettura integrata dei dati, degli adempimenti relativi al formulario per il trasporto. Fino all’entrata in vigore del nuovo decreto le imprese useranno i documenti in uso anche perché il registro e il formulario verranno sostituiti ma l’impianto originale è confermato. Per quanto riguarda il registro di carico e scarico, quest’ultimo diventa “cronologico” rendendo più chiari i tempi per le annotazioni di trasportatori, commercianti e intermediari. I centri di raccolta sono esclusi dall’obbligo di registrare solo per i rifiuti non pericolosi, ma per questi ultimi la registrazione può essere effettuata all’uscita dei rifiuti dal centro e in modo cumulativo per ogni Codice. Il periodo di conservazione del registro di carico e scarico scende da 5 a 3 anni.

Anche il formulario è stato oggetto di qualche modifica. Pur confermando le sue quattro copie e le già note modalità, la trasmissione della quarta copia può essere sostituita dalla Pec purché il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale e lo trasmetta al produttore. Le copie devono essere conservate per 3 anni e non più per 5. Per l’assistenza sanitaria domiciliare i rifiuti prodotti si considerano prodotti presso l’unità locale o sede dell’operatore che svolge l’attività, non dell’utente che riceve il servizio. Non è previsto né il formulario né l’iscrizione all’Albo gestori. I rifiuti da manutenzione e piccoli interventi edili, comprese le attività di pulizia, si considerano sempre prodotte presso l’operatore che le svolge. Rimanda a successivo decreto la definizione di procedure semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva SISTRI. Lo stesso prevederà il recupero dei contributi dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI. In ultimo la microraccolta va svolta nel termine massimo di 48 ore. Per ulteriori informazioni e approfondimenti rivolgersi a Innova telefonando allo 0547/75621 o scrivendo un’email a info@innovagruppo.it.